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STATUTO

Titolo I

SCOPI, FINALITA’, OBIETTIVI.

 

Art. 1

S.I.L.F.
Sindacato Italiano Lavoratori del Fumetto,
del disegno animato e della comunicazione visiva.

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Il S.I.L.F. – Sindacato Italiano Lavoratori del Fumetto, del disegno animato e della comunicazione visiva. – è una organizzazione sindacale nazionale degli Autori di Fumetti e delle diverse professionalità che operano nel mondo della Letteratura Disegnata, del disegno animato e della comunicazione visiva. Organizza gli addetti e i professionisti che – indipendentemente da ogni opinione politica, convinzione ideologica o fede religiosa – accettando e praticando i principi del presente Statuto, considerano la fedeltà alla libertà e alla democrazia, fondamento del proprio lavoro. Il S.I.L.F. è affiliato al Sindacato Lavoratori della Comunicazione SLC-CGIL.

Regole e  comportamenti della affiliazione sono quelli indicati dal Titolo III del presente Statuto.

 

Art. 2

Gli Scopi

 

Scopi del S.I.L.F. sono:

a)     la difesa degli interessi economici, professionali e morali di tutti gli addetti, occupati, disoccupati, pensionati e il miglioramento delle loro condizioni di lavoro e di vita;

b)     la protezione della salute e dell’integrità fisica e il raggiungimento di un completo sistema di sicurezza sociale relativamente a malattia, invalidità, infortunio, disoccupazione parziale  e totale, vecchiaia;

c)      l’affermazione di poteri di intervento verso le Istituzioni e i luoghi di lavoro;

d)     l’elevazione professionale e culturale della categoria;

e)     la promozione del settore della comunicazione;

f)        l’eliminazione di ogni fattore che limiti il ruolo delle donne nel lavoro e nella società e ne intacchi la dignità personale;

g)      la divulgazione della Letteratura Disegnata nella Società, nelle scuole, nelle università e la formazione professionale dei giovani;

h)     il progresso sociale, culturale e l’emancipazione del lavoro;

i)        la difesa e l’estensione dei diritti di autore e la protezione della Letteratura Disegnata quale “opera dell’ingegno”.

j)        la libera circolazione nel Mondo della Letteratura Disegnata e della Comunicazione Visiva.

 

 

Art. 3

Azione sindacale

 

Gli scopi di cui all’Art. 2 verranno realizzati mediante:

a)     la contrattazione collettiva di tutti gli aspetti del rapporto di lavoro nonché delle condizioni professionali e sociali su scala nazionale, locale, aziendale;

b)     l’azione presso enti assicurativi per una maggiore tutela degli addetti in caso di malattia, invalidità, infortunio, disoccupazione parziale o totale;

c)      il consolidamento e l’estensione dei diritti di informazione e dei poteri di intervento;

d)     la presenza, dove prevista, nelle articolazioni istituzionali dello Stato;

e)     la promozione di una politica attiva nell'avviamento al lavoro, nel collocamento, nella formazione professionale;

f)        la sollecitazione di provvedimenti legislativi a favore del settore e delle strutture in cui il lavoro si svolge;

g)      la costituzione di centri di documentazione che siano insieme memoria storica e strumento continuo di conoscenza, di aggiornamento e di confronto;

h)     l'organizzazione, senza fini di lucro, anche in collaborazione con altre associazioni culturali e professionali, di convegni, conferenze, dibattiti, rassegne, che interessino la produzione culturale, le tematiche e il lavoro nel settore;

i)        l'organizzazione di seminari e corsi di formazione e riqualificazione professionale;

j)        il rafforzamento del rapporto con gli altri lavoratori e le organizzazioni sindacali che li rappresentano;

k)     le relazioni con le altre associazioni culturali e professionali del settore;

l)        le relazioni internazionali e l'affiliazione alle organizzazioni internazionali, la partecipazione ai dibattiti, alle conferenze, ai seminari internazionali.

 

Art. 4

Rapporti internazionali

 

Il S.I.L.F. ricerca e intende stabilire rapporti di cooperazione e di scambio con le organizzazioni sindacali del settore esistenti a livello internazionale e confluire nella UNI – Union Network International – pagandone le quote stabilite dai Congresso

 

Art. 5

Unità sindacale

 

Il S.I.L.F. considera fondamentale il conseguimento dell'unità sindacale, come fattore determinante di rafforzamento complessivo del Sindacato, del suo ruolo e del suo potere contrattuale.

Il S.I.L.F., tramite la SLC,  si rapporta con la CGIL e con la struttura unitaria dei lavoratori dell'Informazione e dello Spettacolo CGIL-CISL-UIL, coerentemente con quanto affermato nell'Art. 6 del presente Statuto.

 

 

Art. 6

Autonomia

 

Il S.I.L.F. elabora la sua linea di politica sindacale e culturale e afferma la propria piena autonomia di giudizio e di comportamento nei confronti delle istituzioni, dei governi e dei partiti.

 

 

 

TITOLO II

STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL S.I.L.F.

 

 

Art. 7

Ordinamento interno

 

L'ordinamento interno del S.I.L.F. è fondato sul principio della più ampia democrazia, principio che contraddistingue le seguenti norme fondamentali:

a)     l'iscrizione al S.I.L.F. è volontaria e si realizza con la tessera SILF SLC CGIL, distribuita da una delle strutture S.I.L.F. La tessera S.I.L.F. dà diritto di usufruire dei servizi offerti dalla SLC/CGIL e dal S.I.L.F. L'ammissione è condizionata:

-         allo svolgimento dell’attività lavorativa ed espressiva nell’ambito del settore;

-         alla qualifica professionale conseguita nelle scuole, nelle accademie riconosciute dallo Stato, da Enti Locali o da percorsi formativi qualificati da organici piani di insegnamento e con docenti professionalmente riconosciuti;

-         alla conoscenza del presente Statuto;

-         alla sottoscrizione della delega globale per la riscossione dei contributi sindacali, che ha validità e efficacia finché non venga revocata, personalmente, dall'iscritto;

b)    ogni iscritto partecipa in uguaglianza di diritti con altri iscritti, personalmente o a mezzo di delegati, alla formazione delle deliberazioni del Sindacato e delle istanze superiori; è eleggibile alle cariche direttive;

c)     è garantita a tutti gli iscritti la piena libertà di espressione sulle questioni in discussione, la manifestazione anche pubblica di eventuali diverse posizioni sulle decisioni prese, il rispetto delle opinioni politiche, delle convinzioni ideologiche e della fede religiosa di ciascuno. I componenti degli organi direttivi sono peraltro tenuti, nelle fasi operative, a rispettare le decisioni prese dagli organi competenti;

d)    tutte le cariche direttive sono elettive; le elezioni degli organi dirigenti devono essere rinnovate entro i periodi di tempo stabiliti dal presente Statuto e le vacanze che si verificassero negli organi dirigenti, tra un congresso e l'altro, la cui elezione è di competenza del congresso, possono essere colmate per cooptazione da parte degli stessi organi direttivi;

e)     nell'elezione degli organi direttivi da parte dei congressi si applica il sistema del voto segreto, salvo decisione di voto palese assunta con maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto; la votazione segreta si applica comunque in caso che siano presentate più liste, adottando il sistema della proporzionale pura; le liste dei candidati possono presentare un numero maggiore degli eleggendi fino a un massimo di un decimo; le preferenze, fino ad un massimo di un terzo degli eleggendi, possono essere espresse sia su candidati elencati nella lista votata sia su nominativi non compresi in nessuna lista;

f)       sono ammesse alle elezioni congressuali le liste di candidati presentate o sostenute da almeno il 10% degli iscritti all'organizzazione;

g)     nelle liste e negli organismi deve essere garantita la diversità di genere;

h)    le decisioni dei congressi e di tutti gli organi direttivi sono prese normalmente a maggioranza;

i)       ogni iscritto al S.I.L.F. ha il diritto di concorrere ad esprimere, anche attraverso la concertazione delle iniziative, posizioni collettive di minoranza o di maggioranza, alle quali possa riferirsi anche la formazione di gruppi dirigenti;

j)       in mancanza di presentazione di una lista o più liste, ogni iscritto potrà presentare la sua candidatura; in tal caso verrà presentata ai congressi una lista unica. Ogni candidato dovrà essere sostenuto da almeno il 5% degli iscritti all'organizzazione.

 

Art. 8

Organi del S.I.L.F.

 

Sono organi direttivi ed esecutivi del S.I.L.F.:

a) il Congresso,

b) il Comitato Direttivo

c) la Segreteria Nazionale.

 

Art. 9

Congresso

 

Il Congresso è il massimo organo deliberante del S.I.L.F..

I compiti del Congresso sono:

1. Determinare gli orientamenti generali del S.I.L.F..

2. Eleggere il Comitato Direttivo.

3. Eleggere il Collegio dei Sindaci.

4. Eleggere il Comitato di garanzia.

Solo al Congresso compete deliberare sulle modifiche dello Statuto, sulla affiliazione a organizzazioni nazionali ed internazionali, sullo scioglimento del S.I.L.F.; tali decisioni saranno valide se prese a maggioranza dei 3/4 dei votanti

Il Congresso viene convocato almeno ogni 4 anni ed ogni qualvolta la sua convocazione sia deliberata dal Comitato Direttivo o richiesta da almeno il 25% degli iscritti.

Il regolamento congressuale viene emanato dal Comitato Direttivo almeno 60 giorni prima della data del Congresso. Il Comitato Direttivo, assieme alla data del Congresso farà conoscere a tutti gli iscritti le tematiche o le tesi congressuali. Le comunicazioni di cui sopra saranno trasmesse agli iscritti tramite circolare inviata per posta o attraverso i bollettini di informazione, attraverso i mensili di informazione o attraverso internet; la data del Congresso, le tematiche o le tesi congressuali, potranno essere comunicate anche durante le assemblee territoriali, convocate almeno 60 giorni prima della data del Congresso.

La convocazione dovrà indicare la data del Congresso, il regolamento congressuale, l'ordine dei lavori proposto dal Comitato Direttivo. Il Congresso delibera sull'ordine dei lavori.

Al Congresso del S.I.L.F. possono partecipare, con diritto di voto, tutti gli iscritti in regola con le quote annue di iscrizione, ai sensi dell'Art. 7.

La possibilità di partecipazione di tutti gli iscritti verrà assicurata aprendo tutti i Congressi territoriali a tutti gli iscritti con piena titolarità di diritti e di doveri.

I Congressi territoriali eleggeranno i delegati al Congresso Nazionale nella quantità indicata dal regolamento congressuale e capace di assicurare una presenza proporzionale al numero di iscritti di ogni territorio.

Il Congresso Nazionale si potrà articolare su sedi aperte a tutti gli iscritti ed agli invitati, così da garantire il massimo di partecipazione e di dibattito, e su sedute riservate ai soli delegati eletti nei Congressi Regionali i quali saranno i soli abilitati a presentare emendamenti, votare le proposte ed eleggere gli organismi dirigenti.

 

Art. 10

Comitato Direttivo

 

Il Comitato Direttivo del S.I.L.F. è il massimo organo di direzione nell'ambito degli orientamenti decisi dal Congresso. Viene eletto dal Congresso che fissa il numero dei suoi componenti tenendo conto della forza organizzativa del S.I.L.F. nei vari territori ed è convocato dalla Segreteria Nazionale di norma almeno ogni 4 mesi; ogni qualvolta la sua convocazione sia richiesta da un quarto dei suoi componenti nonché nell'imminenza della presentazione di piattaforme rivendicative per la stipula di accordi e/o contratti collettivi nazionali di lavoro.

Ogni componente del Comitato Direttivo ha diritto a partecipare a qualsiasi Congresso o riunione delle organizzazioni regionali e prendere la parola.

Il Comitato Direttivo può articolarsi in Commissioni permanenti con funzioni di elaborazione di proposte e di iniziative nell'ambito degli indirizzi e delle scelte stabilite dal Congresso e dal Comitato Direttivo.

Nell'ambito del Congresso, il Comitato Direttivo nomina la Segreteria Nazionale e nomina altresì, all'interno dei componenti della Segreteria Nazionale, il Segretario Generale.

Il Comitato Direttivo elaborerà i temi o le tesi congressuali almeno 60 giorni prima del Congresso.

 

Art. 11

Segreteria Nazionale

 

La Segreteria Nazionale è l'organo di direzione operativa ed esecutiva del S.I.L.F. e risponde della propria attività al Comitato Direttivo. E' eletta dal Comitato Direttivo. Si riunisce almeno una volta al mese e su richiesta di un quarto dei suoi componenti. La Segreteria Nazionale attua le decisioni del direttivo, assume la direzione quotidiana del S.I.L.F. e delibera su tutte le questioni che rivestono carattere d'urgenza; nomina eventuali collaboratori e ne fissa le retribuzioni secondo i criteri stabiliti dal Comitato Direttivo; è responsabile delle pubblicazioni del S.I.L.F..

 

Art. 12

Presidenza

 

La Presidenza è un organo rappresentativo e onorifico del S.I.L.F.. E’ nominata dal Comitato Direttivo a maggioranza qualificata dei due terzi. Non può avere più di tre componenti e la nomina deve corrispondere a criteri di rappresentatività e di prestigio. Svolge funzione esclusiva di rappresentanza esterna del Sindacato, agisce nell'ambito delle linee politiche e sindacali decise dal Direttivo, dalla Segreteria Nazionale, dal Congresso. Non ha compiti esecutivi.

 

Art. 13

Articolazione territoriale

 

IL S.I.L.F. costituirà proprie strutture nelle regioni e/o nei territori ove esiste una sufficiente presenza di addetti.

Queste saranno aperte a tutti gli addetti iscritti o non iscritti al S.I.L.F.

I S.I.L.F. regionali, assieme alle SLC territoriali forniranno a tutti gli addetti l'assistenza sindacale necessaria.

Le sedi S.I.L.F. saranno di norma presso le corrispondenti sedi SLC .

Ogni S.I.L.F. territoriale avrà un suo Direttivo che sarà eletto ogni 4 anni dal Congresso territoriale al quale potranno partecipare tutti gli iscritti in regola.

Il Direttivo Regionale e/o territoriale eleggerà il Segretario e la Segreteria.

Ogni S.I.L.F. è una struttura giuridicamente autonoma. In tal senso l'assemblea degli iscritti potrà nominare un amministratore, un Collegio dei Sindaci revisori e un Comitato di Garanzia.

 

 

Art. 14

S.I.L.F. – Struttura Nazionale

 

La struttura nazionale del S.I.L.F. ha sede in Roma.

Ha il compito di coordinare l'attività sindacale sul territorio nazionale e non risponderà delle obbligazioni assunte dai S.I.L.F. territoriali.

 

Art. 15

Contributi sindacali e solidarietà

 

IL S.I.L.F. Nazionale e i S.I.L.F. territoriali in cui esso si articola, si finanziano attraverso il contributo dei lavoratori. Ciò può avvenire, oltre che attraverso le tessere, con la firma, da parte degli iscritti, della delega per la trattenuta delle quote sindacali sulla retribuzione, col contributo mensile raccolto dai collettori, con sottoscrizione autorizzate di volta in volta dagli organi dirigenti delle strutture S.I.L.F. che ne hanno la facoltà, con contributi volontari di singoli lavoratori e mediante il versamento degli importi dei gettoni di presenza ricevuti per compiti di rappresentanza in organismi pubblici.

La contribuzione sindacale è stabilita con criteri di uniformità per tutto il territorio nazionale e di proporzionalità rispetto alle retribuzioni percepite. Le contribuzioni versate dai lavoratori a qualsiasi titolo sono patrimonio collettivo di tutto il S.I.L.F. e sono sottoposte alla normativa generale del finanziamento e dei riparti.

I riparti devono essere effettuati in modo automatico al fine di garantire la regolarità di finanziamento alle strutture.

La normativa generale sul finanziamento e sui riparti è stabilita dal Comitato direttivo del S.I.L.F..

Ai fini dello sviluppo e del sostegno di determinate strutture sindacali, la normativa stabilisce misure di solidarietà e strumenti di riequilibrio finanziario per permettere condizioni di attività e di lavoro uniformi sul piano nazionale. Il S.I.L.F. può avvalersi anche di contributi e/o donazioni pubbliche e private, purché non compromettano la sua autonomia politica e sindacale.

 

 

 

 

 

 

Art. 16

Attività amministrativa e Collegio dei Sindaci

 

1)    Il S.I.L.F. non può distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, riserve di capitale, durante la vita dell'associazione salvo diverse disposizioni legislative.

2)    Il patrimonio del S.I.L.F., in caso di scioglimento e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sarà attribuito ad altra istanza della CGIL designata dal Centro regolatore competente sentito l'organismo di controllo previsto dall'Art. 3, comma 190, dalla legge 23 dicembre 1996 n. 662.

3)    La quota associativa e i contributi sindacali sono intrasmissibili e non danno luogo ad alcuna rivalutazione.

4)    L'attività amministrativa del S.I.L.F., ai vari livelli, deve basarsi su una politica delle spese e delle entrate correlata alle esigenze e alle possibilità finanziarie di ciascuna struttura, e su una tenuta contabile tecnicamente efficiente basata su criteri di chiarezza, trasparenza e documentazione. A questo fine devono essere osservate le seguenti norme:

a)     elezione, da parte del Congresso, di un Collegio dei Sindaci revisori composto di almeno 3 componenti;

b)    compilazione annuale, da parte della Segreteria nazionale, del bilancio finanziario composto dal conto economico consuntivo, dal conto patrimoniale e dal bilancio di previsione per l'anno successivo;

c)     il bilancio finanziario deve essere automaticamente accompagnato da una relazione del Collego dei Sindaci revisori. Il Collegio dei Sindaci revisori deve controllare periodicamente l'andamento amministrativo e verificare la regolarità delle scritture e dei documenti contabili;

d)    il Collegio dei Sindaci revisori presenta una relazione complessiva sui bilanci per il periodo intercorrente fra un Congresso e l'altro;

e)     ogni struttura deve tenere la contabilità a disposizione del Collegio dei Sindaci revisori delle istanze direttive della struttura interessata e delle strutture di livello superiore che hanno facoltà di esercitare il controllo amministrativo;

f)       i bilanci e i rendiconti finanziari devono essere annualmente presentati dalla Segreteria Nazionale e dagli amministratori territoriali rispettivamente al Direttivo Nazionale e ai Direttivi Territoriali.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO III° - RAPPORTO DI AFFILIAZIONE

 

Art. 17

Rapporto di affiliazione con SLC-CGIL

 

a)     la struttura organizzativa, la composizione, i compiti e le modalità di elezione degli organi direttivi del S.I.L.F. sono determinati dal proprio Statuto in armonia con i principi e le finalità dello Statuto della SLC  e di quello della CGIL;

b)    l'affiliazione comporta che lo Statuto del S.I.L.F. non contenga disposizioni in contrasto con quelle degli Statuti SLC  e della CGIL;

c)     la SLC  e il S.I.L.F. parteciperanno di diritto ai rispettivi Congressi con un numero di delegati che sarà fissato congiuntamente di volta in volta dai rispettivi regolamenti congressuali;

d)    il Congresso della SLC  assicurerà che nel proprio organismo dirigente congressuale vengano eletti i rappresentanti del S.I.L.F. i quali saranno componenti del Comitato Direttivo con piena titolarità di diritti e doveri;

e)     il S.I.L.F. elabora le sue proposte di politica sindacale e culturale e le piattaforme contrattuali e le confronta con gli organi dirigenziali della SLC. Sarà comunque il Direttivo del S.I.L.F. la sede abilitata ad approvare queste scelte e queste linee;

f)       conseguentemente sarà il S.I.L.F. il soggetto titolare della gestione di queste politiche e l'agente contrattuale e negoziale di fronte alle controparti;

g)     i rapporti tra la SLC e il S.I.L.F. si esplicheranno attraverso incontri congiunti tra i rispettivi organi direttivi;

h)    qualora su particolari e delicati problemi legati a grandi opzioni strategiche e democratiche, tra il S.I.L.F. e la SLC  si verificassero valutazioni profondamente diversificate, si ricorrerà alla CGIL al fine di espletare tutte le possibilità di composizione unitaria. Qualora questo non risultasse possibile le due organizzazioni potranno rivedere lo stesso rapporto di affiliazione e gli obblighi che questo comporta;

i)       le strutture SLC territoriali opereranno per far sorgere o sviluppare i S.I.L.F. regionali, garantendo ad essi l'utilizzo della sede e dei servizi della SLC;

j)       il S.I.L.F. e la SLC , ad ogni livello, valuteranno la possibilità di unificare alcuni loro settori operativi (organizzazione, legale, stampa, assistenza, formazione, coordinamento femminile, ecc.);

k)    fermi restando questi rapporti di affiliazione, il S.I.L.F. sarà presente in forma autonoma nelle Commissioni e nelle strutture pubbliche e private, sia nazionali che internazionali, che ne richiedono la partecipazione;

l)       la designazione sarà fatta, a seconda delle esigenze, sempre decidendo congiuntamente;

m)  il Segretario Generale del S.I.L.F. rappresenta legalmente il S.I.L.F. stesso di fronte a terzi ed in sede di giudizio. In caso di impedimenti o di assenza il Segretario Generale può delegare tale rappresentanza ad altro componente la Segreteria.

 

 

TITOLO IV

REGOLAMENTAZIONE INTERNA

 

Art. 18

Azioni disciplinari

 

Valgono in materia le norme dello Statuto della CGIL.

 

 

Art. 19

Comitati di garanzia

 

Il Comitato di Garanzia è costituito nella struttura nazionale e nei  S.I.L.F. territoriali e i suoi componenti vengono eletti dal Congresso Nazionale e dai rispettivi Congressi Regionali. Compito dei Comitati di Garanzia è quello di esaminare i ricorsi contro i provvedimenti disciplinari, presentati dagli iscritti, per verificarne la corrispondenza o meno alle norme statutarie.

In caso di accoglimento, parziale o totale, del ricorso, il Comitato di garanzia che l'ha esaminato lo demanderà, per la decisione in ultima istanza, a un organo direttivo superiore a quello di prima istanza, che il Collegio stesso stabilirà.

In caso di non accoglimento del ricorso, il provvedimento diventa definitivo. Nell'uno e nell'altro caso, il Comitato di garanzia redigerà una relazione sull'oggetto del ricorso, comunicandola al ricorrente, all'organo che ha preso la decisione in prima istanza e in caso di rinvio per un riesame, all'organo a cui viene demandata la decisione in seconda istanza.

 

Art. 20

Ricorso contro i provvedimenti disciplinari

 

E’ facoltà dell'iscritto colpito dai provvedimenti disciplinari presentare ricorso o al Comitato di Garanzia competente o direttamente all'organo direttivo superiore a quello che ha deciso in prima istanza.

 

Art. 21

Sospensione cautelare

 

In casi di particolare gravità l'organo direttivo competente può sospendere cautelativamente l'iscritto dalla carica ricoperta e dall'esercizio delle facoltà di iscritto per il tempo strettamente necessario all'inchiesta e alla decisione in prima istanza. La sospensione cautelativa va comunque adottata nei confronti degli iscritti, imputati di reati gravi, stabilendo nel contempo le scadenze relative alla sua cessazione.

 

Art. 22

Posizioni di organi direttivi incompatibili con l'appartenenza al S.I.L.F.

 

Qualora un organo direttivo di organizzazioni del S.I.L.F. assuma e confermi posizioni che siano incompatibili con l'appartenenza al S.I.L.F. perché in contrasto con i principi fondamentali definiti dallo Statuto, particolarmente nell'Art.1, il Comitato Direttivo Nazionale del S.I.L.F. ha facoltà di decidere, con maggioranza qualificata di almeno due terzi dei suoi componenti, lo scioglimento di detto organo direttivo e la convocazione di un Congresso straordinario dell'organizzazione interessata, per l'elezione di un nuovo organo direttivo. Nella delibera del Comitato Direttivo del S.I.L.F. dovranno essere indicate le motivazioni del provvedimento, nonché la composizione del Comitato provvisoriamente incaricato a sostituire l'organo disciolto e ad organizzare l'Assemblea.

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